Gli Associati, al fine di mantenere l’iscrizione all’Ente, hanno l’obbligo di frequentare i corsi di formazione e aggiornamento professionale a norma del Regolamento interno. L’Associato che non ottemperi all’obbligo di frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento e cioè non ottenga sufficienti crediti formativi stabiliti dai Regolamento interno, viene trasferito nel Settore Speciale sino al successivo reinserimento nel Settore Ordinario di propria competenza a seguito del recupero dei crediti non conseguiti precedentemente. In caso di mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento per due anni consecutivi e senza giustificato motivo, viene escluso.
Regolamento per l’aggiornamento professionale
Articolo 1. Finalità dell’obbligo di aggiornamento
I musicisti devono provvedere al costante aggiornamento professionale tramite la partecipazione ad attività formative, al fine di mantenere elevate conoscenze e competenze in relazione all’evoluzione tecnica, normativa, scientifica, tecnologica, sociale ed economica dei campi della musica e dello spettacolo.
Articolo 2. Tipologia delle attività formative di aggiornamento
Per “attività formative” si intendono corsi professionali indetti dall’ente stesso durante il corso dell’anno.
Articolo 3. Parametri per l’attribuzione di CFP
Il parametro di riferimento per l’aggiornamento è il “Credito Formativo Professionale”, in sigla “CFP”, che corrisponde a n. 1 (una) ora di attività formativa. In ogni anno solare, per mantenere l’iscrizione all’Associazione, il musicista devono conseguire un minimo di n. 5 (cinque) Crediti Formativi Professionali pari a n. 5 (cinque) ore di attività formativa.
Articolo 4. Numero massimo annuale di CFP
I CFP non sono cumulabili e, pertanto, in caso di superamento della soglia, i Crediti eccedenti non saranno ritenuti validi per l’anno solare successivo.
Articolo 5. Mancato conseguimento CFP nell’anno solare
In caso di mancato conseguimento dei 5 CFP entro il 31 dicembre, nel successivo anno l’iscritto sarà trasferito nel Settore Speciale fino al momento in cui non avrà recuperato, tramite attività formative, il numero dei CFP non conseguiti nell’anno solare precedente.